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Ordinanza — n. 33135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14149/23 ELOUFA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi contenuti nei distinti ricorsi degli Avv.ti Bertei e Belli; Considerato che il motivo unico e comune ad entrambi gli atti di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole durata dell'allontanamento;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14149/23 ELOUFA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi contenuti nei distinti ricorsi degli Avv.ti Bertei e Belli; Considerato che il motivo unico e comune ad entrambi gli atti di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole durata dell'allontanamento;

Parole chiave

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necessità di cure mediche allontanamento nonostante motivi di salute deroga in caso di stato di emergenza aiuto immediato aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi contenuti nei distinti ricorsi degli Avv.ti Bertei e Belli; Considerato che il motivo unico e comune ad entrambi gli atti di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELUOFA KAMAL nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14149/23 ELOUFA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi contenuti nei distinti ricorsi degli Avv.ti Bertei e Belli; Considerato che il motivo unico e comune ad entrambi gli atti di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole durata dell'allontanamento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/