Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO CONCETTO nato a MODICA il 16/09/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14119/23 ROTONDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, afferente alla inosservanza del termine per la notifica al difensore e al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza in appello, risulta correttamente osservato in quanto il giudizio era stato fissato, e si è svolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che rinvia alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in relazione alla quale il termine è di gg. 10;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che dagli atti si evince infatti che il procedimento in appello era relativo ai soli motivi di impugnazione afferenti alla pena, appello da trattare con la procedura camerate che è stata concretamente seguita e correttamente applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO CONCETTO nato a MODICA il 16/09/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14119/23 ROTONDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, afferente alla inosservanza del termine per la notifica al difensore e al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza in appello, risulta correttamente osservato in quanto il giudizio era stato fissato, e si è svolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che rinvia alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in relazione alla quale il termine è di gg. 10;
Rilevato che dagli atti si evince infatti che il procedimento in appello era relativo ai soli motivi di impugnazione afferenti alla pena, appello da trattare con la procedura camerate che è stata concretamente seguita e correttamente applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06