Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO CONCETTO nato a MODICA il 16/09/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14119/23 ROTONDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, afferente alla inosservanza del termine per la notifica al difensore e al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza in appello, risulta correttamente osservato in quanto il giudizio era stato fissato, e si è svolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che rinvia alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in relazione alla quale il termine è di gg. 10;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che dagli atti si evince infatti che il procedimento in appello era relativo ai soli motivi di impugnazione afferenti alla pena, appello da trattare con la procedura camerate che è stata concretamente seguita e correttamente applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
osservanza dei termini rinvio del dibattimento durata eccessiva del procedimento preclusione per tardività notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 127 cod. proc. pen
che rinvia alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in relazione alla quale il termine è di gg.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO CONCETTO nato a MODICA il 16/09/1980 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14119/23 ROTONDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, afferente alla inosservanza del termine per la notifica al difensore e al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza in appello, risulta correttamente osservato in quanto il giudizio era stato fissato, e si è svolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che rinvia alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in relazione alla quale il termine è di gg. 10;

Rilevato che dagli atti si evince infatti che il procedimento in appello era relativo ai soli motivi di impugnazione afferenti alla pena, appello da trattare con la procedura camerate che è stata concretamente seguita e correttamente applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06