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Ordinanza — n. 33131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 22/03/1992 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14118/23 TORRISI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo proposto, attinente alla sussistenza della responsabilità, oltre a prospettare deduzioni generiche, non era stato dedotto in appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, alla eccessività della pena nonché al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena responsabilità per colpa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 22/03/1992 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14118/23 TORRISI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo proposto, attinente alla sussistenza della responsabilità, oltre a prospettare deduzioni generiche, non era stato dedotto in appello;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, alla eccessività della pena nonché al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il