Ordinanza — n. 33130/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/03/1953 PITEO MARIA nato a CASTELLO DEL MATESE il 26/03/1954 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 14070/23 Garofalo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata dalla parte civile in data 22 giugno 2023; Ritenuto che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33130/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi di ricorso si risolvono in mere e generiche affermazioni circa la costituzionalità della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico nonché nella manifestamente infondata confutazione del diritto della parte civile alla rifusione delle spese del grado di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/03/1953 PITEO MARIA nato a CASTELLO DEL MATESE il 26/03/1954 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 14070/23 Garofalo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata dalla parte civile in data 22 giugno 2023; Ritenuto che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
Rilevato che i motivi di ricorso si risolvono in mere e generiche affermazioni circa la costituzionalità della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico nonché nella manifestamente infondata confutazione del diritto della parte civile alla rifusione delle spese del grado di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il