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Ordinanza — n. 33129/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33129/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33129/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALAN nato a SAN FELICE A CANCELLO il 22/05/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14065/23 D'ANGELO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 4);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto infine che il quarto motivo, relativo alla eccessività della pena anche in relazione al giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva in termini di sola equivalenza anziché di prevalenza delle prime, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento ristrettezza finanziaria cattiva gestione credito nel fallimento risoluzione delle banche annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALAN nato a SAN FELICE A CANCELLO il 22/05/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14065/23 D'ANGELO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 4);

Considerato che il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ove fa riferimento alla considerevole durata dell'allontanamento (pag. 6); Ritenuto che con il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, il ricorrente non si misura realmente con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato come il reato commesso sia espressione "di una spiccata propensione al crimine";

Ritenuto infine che il quarto motivo, relativo alla eccessività della pena anche in relazione al giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva in termini di sola equivalenza anziché di prevalenza delle prime, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d