Ordinanza — n. 33126/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/07/1998 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14056/23 GALLETTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie là dove si fa riferimento al fatto di avere puntato l'arma nei confronti della polizia giudiziaria intervenuta, e che la motivazione relativa alla complessiva pena inflitta è priva di fratture logiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33126/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14056/23 GALLETTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie là dove si fa riferimento al fatto di avere puntato l'arma nei confronti della polizia giudiziaria intervenuta, e che la motivazione relativa alla complessiva pena inflitta è priva di fratture logiche;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/07/1998 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14056/23 GALLETTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie là dove si fa riferimento al fatto di avere puntato l'arma nei confronti della polizia giudiziaria intervenuta, e che la motivazione relativa alla complessiva pena inflitta è priva di fratture logiche;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso