Ordinanza — n. 33124/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUERTES QUICANO EDDY MAXIMO nato il 05/06/1985 BLASI ALBERTO nato a AVELLINO il 27/08/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13968/23 FUERTES -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alle ragioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità ed, in particolare, quanto alla sussistenza del concorso morale nel reato da parte dei due ricorrenti (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUERTES QUICANO EDDY MAXIMO nato il 05/06/1985 BLASI ALBERTO nato a AVELLINO il 27/08/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13968/23 FUERTES -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche;
Considerato, inoltre, che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alle ragioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità ed, in particolare, quanto alla sussistenza del concorso morale nel reato da parte dei due ricorrenti (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso