Ordinanza — n. 33123/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC ZORAN (CUI 01P40M0) nato il 15/02/1969 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13966/23 KRSTIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33123/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13966/23 KRSTIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRSTIC ZORAN (CUI 01P40M0) nato il 15/02/1969 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13966/23 KRSTIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0