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Ordinanza — n. 33121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERA DANIELE ( CUI 047MGQQ) nato a CASSINO il 28/04/1986 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13938/23 SERA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza del reato addebitato anche per il profilo della capacità di intendere e di volere - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pagg. 4-5);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 33121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13938/23 SERA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza del reato addebitato anche per il profilo della capacità di intendere e di volere - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pagg. 4-5);

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
13938/23 SERA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERA DANIELE ( CUI 047MGQQ) nato a CASSINO il 28/04/1986 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13938/23 SERA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla sussistenza del reato addebitato anche per il profilo della capacità di intendere e di volere - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pagg. 4-5);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione e alla violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è aspecifico poiché non si confronta con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato là dove si evidenzia la mancata indicazione di motivi a sostegno della richiesta nell'atto di appello e quindi la conseguente carenza di attitudine della doglianza "ad assumere la portata funzionale tipica del motivo di gravame";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec