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Ordinanza — n. 33120/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33120/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVELLI SIMONE nato a SEZZE il 18/08/1996 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13934/23 SAVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. e alla sussistenza del reato di cui all'art.337 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 95 cod. pen; Ordinanza — n. 33120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13934/23 SAVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. e alla sussistenza del reato di cui all'art.337 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violenza di Stato abbandono per lesioni personali reati violenti ricusazione del pubblico ministero ragione di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 95 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVELLI SIMONE nato a SEZZE il 18/08/1996 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13934/23 SAVELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. e alla sussistenza del reato di cui all'art.337 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che il terzo motivo (erroneamente indicato con il n. 4) è parimenti manifestamente infondato dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria, anche sotto il profilo putativo; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 9);

Ritenuto, con riguardo all'ultimo motivo di ricorso, che lo stesso è manifestamente infondato giacché, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso a Sezioni Unite, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). La resistenza infatti, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale; un ulteriore aumento di pena riguarda il reato di lesioni commesso nei confronti di un unico pubblico ufficiale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm