Ordinanza — n. 33117/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13885/23 SANAPO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere (e generiche) doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33117/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13885/23 SANAPO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere (e generiche) doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13885/23 SANAPO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere (e generiche) doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i