Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33116/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO ANTONIO nato a BRINDISI il 16/12/1971 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13868/23 CAFORIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto, attinente alla sussistenza della responsabilità, che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13868/23 CAFORIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto, attinente alla sussistenza della responsabilità, che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Parole chiave

Generato dall'IA
esame di cassazione revisione della sentenza penale altri capi d'accusa reiterazione di reati penali cognizione del ricorso per cassazione evasione all'obbligo di contribuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO ANTONIO nato a BRINDISI il 16/12/1971 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13868/23 CAFORIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo proposto, attinente alla sussistenza della responsabilità, che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Dessimone, Rv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369); Considerato che la doglianza in esame è, appunto, volta ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla eccessività della pena nonché al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo che i giudici di merito hanno motivato in maniera logica con adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci