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Ordinanza — n. 33115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLI ROCCO nato a PALMI il 26/08/1974 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13856/23 Viou OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo 1), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere atti impugnabili verosimiglianza della persecuzione impedimento di un atto dell'autorità aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLI ROCCO nato a PALMI il 26/08/1974 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 13856/23 Viou OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo 1), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che esso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo 2), è parimenti non consentito, in quanto incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 8 laddove si rappresenta che dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il fatto è avvenuto in luogo aperto al pubblico alla presenza di due privati cittadini);

Considerato infine che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio (in particolare per la mancata disapplicazione della recidiva, il giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché prevalenza e l'entità dell'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.), è pure manifestamente infondato perché la motivazione relativa alla pena complessivamente inflitta, nei suoi vari aspetti, è priva di fratture logiche (v. pag. 9); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.