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Ordinanza — n. 33113/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to justify renewal of trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a renewal of the evidentiary phase in the second instance, but the court found the legal grounds generic and merely contestatory. The decision relied on the principle that evidence renewal in appeals is exceptional and requires specific justification beyond general criticism.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; The renewal of the evidentiary phase in the appeal judgment is an exceptional institution that can be requested only when the judge considers, in its discretion, that it cannot decide based on the existing records.

Parole chiave

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evidence renewal appeal generic grounds inadmissibility second instance procedure procedural costs fine ratio decidendi requirement imputazione di furto altri reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILE ANDREA nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/10/1948 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Immobile Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici e puramente "contestativi", perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste; che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.

U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consiglie e estens