Ordinanza — n. 33110/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA FEDERICO nato a ROMA il 09/11/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Coletta Federico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 e 648 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che prospetta non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 nn. 2 e 7 e 648 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che prospetta non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA FEDERICO nato a ROMA il 09/11/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Coletta Federico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 e 648 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che prospetta non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, è generico per indeterminatezza perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d