Criminal appeal dismissed for generic contestation lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic and merely contestatory nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant alleged vices of motivation regarding her responsibility for attempted aggravated theft but failed to specify the elements underlying her criticism. Consequently, the court ruled that the appellate judgment's logical reasoning regarding the suspect's strategy to bypass the supermarket was sufficient and that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely contestatory and lack the specific elements necessary to allow the reviewing judge to exercise their scrutiny.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC BRENDA SARA nato a TORINO il 14/05/1996 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Jovanovic Brenda Sara ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e meramente "contestativo", perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. e, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ha illustrato lo stratagemma utilizzato dalla prevenuta per eludere il transito dalle casse del supermercato - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e in virtù dei quali la sentenza dovrebbe essere travolta, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigliere es