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Ordinanza — n. 33103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Simeoli Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di tentato furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione della legge penale in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze e in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già respinte, con motivazione certo non illogica, dalla Corte territoriale e, dunque, aspecifico e, peraltro, involgente mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, perché, da un lato, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del v^V't 1 22/11/1994, dep. 20/01/1995, Rv.20002); ed invero, la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta, si è adeguatamente soffermata sulle modalità della condotta, sui carichi pendenti e sullo stato di disoccupazione del prevenuto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto partecipazione al reato luogo del reato colpa concomitante concorso materiale di reati furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Simeoli Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di tentato furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione della legge penale in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze e in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già respinte, con motivazione certo non illogica, dalla Corte territoriale e, dunque, aspecifico e, peraltro, involgente mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, perché, da un lato, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e, dall'altro lato, la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della "res", ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha o avrebbe determinato nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 5 - Sentenza n. 11554 del 10/02/2022 Ud. - Rv. 282876 - 01); che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente esplicitato le ragioni che impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante con particolare riferimento alle conseguenze dell'asportazione del catalizzatore del veicolo, che l'imputato avrebbe inteso eseguire; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, ed è comunque manifestamente infondato, ben essendo noto che sia in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche che in tema di concessione della sospensione condizionale della pena vige il medesimo principio di diritto, secondo cui il Giudice di merito, nel valutarne la concedibilità, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509;

Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del v^V't 1 22/11/1994, dep. 20/01/1995, Rv.20002); ed invero, la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta, si è adeguatamente soffermata sulle modalità della condotta, sui carichi pendenti e sullo stato di disoccupazione del prevenuto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il con ig ie