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Ordinanza — n. 33100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLAUCA ALVAREZ FERNANDO nato il 26/07/1977 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Llauca Alvarez Fernando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentata truffa furto di lieve entità indagine per furto danno patrimoniale procurato con astuzia furto aggravato reato mancato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLAUCA ALVAREZ FERNANDO nato il 26/07/1977 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Llauca Alvarez Fernando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consiglie