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Ordinanza — n. 33095/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33095/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADAWI WALID nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Sadawi Walid alias Weslati Mjdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che, assolvendo l'imputato dal reato di ricettazione per non avere commesso il fatto e, in ragione di ciò, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto, avendo irrogato il minimo assoluto della pena prevista dalla cornice edittale di cui all'art. 496 cod. pen. (un anno di reclusione), con significativa decurtazione del trattamento sanzionatorio comminato dal primo giudice anche in ragione dell'intervenuta assoluzione dal reato di ricettazione; che, invero, "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 33095/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto, avendo irrogato il minimo assoluto della pena prevista dalla cornice edittale di cui all'art. 496 cod. pen. (un anno di reclusione), con significativa decurtazione del trattamento sanzionatorio comminato dal primo giudice anche in ragione dell'intervenuta assoluzione dal reato di ricettazione; che, invero, "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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credibilità dell'identità uso di false generalità documenti d'identità dichiarazione mendace sviamento della giustizia errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADAWI WALID nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Sadawi Walid alias Weslati Mjdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che, assolvendo l'imputato dal reato di ricettazione per non avere commesso il fatto e, in ragione di ciò, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto, avendo irrogato il minimo assoluto della pena prevista dalla cornice edittale di cui all'art. 496 cod. pen. (un anno di reclusione), con significativa decurtazione del trattamento sanzionatorio comminato dal primo giudice anche in ragione dell'intervenuta assoluzione dal reato di ricettazione; che, invero, "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 I