Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for procedural violations and misapplication of non-prosecution criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Monica Stan's appeal against her conviction for aggravated attempted theft inadmissible. The court rejected her arguments regarding the application of the non-prosecution statute and sentencing, noting they were either procedural violations or unsupported by the record. Consequently, the appeal was dismissed, and Stan was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in cassation are inadmissible for mere factual complaints or misapplication of the non-prosecution statute when cumulative criteria are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN MONICA nato il 09/03/1996 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Stan Monica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ad un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura (insufficiente quadro probatorio) già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette opzioni giuridiche dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le argomentazioni della sentenza impugnata a riguardo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico dell'imputata come autrice dell'illecito); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per essere stato giustificato sulla sola base dei precedenti penali specifici dell'imputata, è manifestamente infondato, essendosi ella limitata ad invocare, a sostegno della concedibilità del beneficio, il presunto valore venale della collana oggetto del delitto contestato, senza nulla argomentare in ordine ai profili delle modalità della condotta, perpetrata in danno di persona fragile e impreparata, e della rilevata sequenza di precedenti penali per delitti contro il patrimonio, dei quali si è dato conto in sentenza; che, pertanto, il motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;
Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; sez.7, Ord. n.10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine n per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tenuto conto della prossimità ai minimi edittali della sanzione comminata (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il