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Ordinanza — n. 33091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATINI MARCO nato a PERUGIA il 11/01/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Marco Fratini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 3 cod. pen; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie tentata del furto, in luogo di quella consumata, oltre a prestare il fianco a critica di aspecificità, in quanto pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 1 dei motivi della decisione), è pure manifestamente infondato in diritto, atteso che il discrimine tra consumazione e tentativo nel reato di furto non è tanto (e solo) rappresentato dalla intercorrenza di un'attività di vigilanza o di controllo eseguita da terzi nel corso del compimento dell'azione illecita, quanto anche dall'avvenuto conseguimento, anche se per breve tempo, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018,S., Rv. 274016), come avvenuto nel caso in esame, nel quale l'imputato ha certamente acquisito la signoria di fatto sulla res, tanto da risolversi a ricollocare il portafogli nella borsetta della vittima solo in un secondo momento, dopo essersi avveduto che il personale infermieristico lo aveva notato, con la ragionevole finalità di eludere una denuncia penale; rilevato dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 comma 3 cod. pen; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie tentata del furto, in luogo di quella consumata, oltre a prestare il fianco a critica di aspecificità, in quanto pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 1 dei motivi della decisione), è pure manifestamente infondato in diritto, atteso che il discrimine tra consumazione e tentativo nel reato di furto non è tanto (e solo) rappresentato dalla intercorrenza di un'attività di vigilanza o di controllo eseguita da terzi nel corso del compimento dell'azione illecita, quanto anche dall'avvenuto conseguimento, anche se per breve tempo, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018,S., Rv. 274016), come avvenuto nel caso in esame, nel quale l'imputato ha certamente acquisito la signoria di fatto sulla res, tanto da risolversi a ricollocare il portafogli nella borsetta della vittima solo in un secondo momento, dopo essersi avveduto che il personale infermieristico lo aveva notato, con la ragionevole finalità di eludere una denuncia penale; rilevato dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato flagrante furto di lieve entità furto aggravato truffa aggravata indagine per furto tentato furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATINI MARCO nato a PERUGIA il 11/01/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Marco Fratini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 3 cod. pen; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie tentata del furto, in luogo di quella consumata, oltre a prestare il fianco a critica di aspecificità, in quanto pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 1 dei motivi della decisione), è pure manifestamente infondato in diritto, atteso che il discrimine tra consumazione e tentativo nel reato di furto non è tanto (e solo) rappresentato dalla intercorrenza di un'attività di vigilanza o di controllo eseguita da terzi nel corso del compimento dell'azione illecita, quanto anche dall'avvenuto conseguimento, anche se per breve tempo, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018,S., Rv. 274016), come avvenuto nel caso in esame, nel quale l'imputato ha certamente acquisito la signoria di fatto sulla res, tanto da risolversi a ricollocare il portafogli nella borsetta della vittima solo in un secondo momento, dopo essersi avveduto che il personale infermieristico lo aveva notato, con la ragionevole finalità di eludere una denuncia penale; rilevato dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm