Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating merits arguments in abbreviated trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pinelli Fabio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and attempted theft, arguing against the factual reasoning used. The court rejected these arguments because they merely reiterated points already examined and dismissed by the trial judge during the abbreviated procedure, which allows full access to investigation files.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in abbreviated proceedings that merely reiterate merits arguments without raising new legal issues are inadmissible as they seek an impermissible reconstruction of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pinelli Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione e di un episodio di tentato furto in abitazione; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a risultare puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi e alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-8 della sentenza impugnata); osservato, poi, che le doglianze riportate a pag. 8 del ricorso - a corredo del secondo motivo di ricorso - sono altresì manifestamente infondate, dal momento che, vertendosi nell'ambito del giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili sotto il profilo probatorio tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, in particolare, le dichiarazioni rese dalle persone offese e da quelle informate sui fatti, anche con riferimento ai riconoscimenti fotografici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm