Ordinanza — n. 33087/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'ALONZO ELENA nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 25/06/1965 nel procedimento a carico di: DEL BIANCO DENIS nato a UDINE il 23/10/1969 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che la parte civile, D'Alonzo Elena, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine, che, rideterminando la pena, la somma da erogare alla stessa parte civile a titolo di risarcimento e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato, Del Bianco Denis, era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali in ordine alla rideterminazione del danno subito dalla stessa e in relazione alla compensazione delle spese, sono manifestamente infondati, perché - per un verso - non è possibile cogliere alcuna violazione dei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, dal momento che l'imputato ha proposto rituale appello avverso la sentenza di primo grado per gli interessi civili - ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., chiaramente finalizzato a contestare, ontologicamente, il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua entità, vantato dalla parte civile ("si chiede che il danno possa essere equamente ridimensionato") - e l'interpretazione della difesa del ricorrente risulta, di conseguenza, apodittica e congetturale; e - per altro verso - non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., avendo il giudice di seconde cure congruamente esposto le ragioni a fondamento della statuizione di compensazione tra le parti delle spese del grado (pag. 6 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che la memoria difensiva inoltrata dalla parte civile il 29 maggio 2023 nulla di significativo aggiunga ai fini del presente scrutinìo di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 574 cod. proc. pen, art. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33087/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 574 cod. proc. pen., chiaramente finalizzato a contestare, ontologicamente, il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua entità, vantato dalla parte civile ("si chiede che il danno possa essere equamente ridimensionato") - e l'interpretazione della difesa del ricorrente risulta, di conseguenza, apodittica e congetturale; e - per altro verso - non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., avendo il giudice di seconde cure congruamente esposto le ragioni a fondamento della statuizione di compensazione tra le parti delle spese del grado (pag. 6 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che la memoria difensiva inoltrata dalla parte civile il 29 maggio 2023 nulla di significativo aggiunga ai fini del presente scrutinìo di legittimità;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'ALONZO ELENA nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 25/06/1965 nel procedimento a carico di: DEL BIANCO DENIS nato a UDINE il 23/10/1969 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che la parte civile, D'Alonzo Elena, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine, che, rideterminando la pena, la somma da erogare alla stessa parte civile a titolo di risarcimento e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato, Del Bianco Denis, era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali in ordine alla rideterminazione del danno subito dalla stessa e in relazione alla compensazione delle spese, sono manifestamente infondati, perché - per un verso - non è possibile cogliere alcuna violazione dei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, dal momento che l'imputato ha proposto rituale appello avverso la sentenza di primo grado per gli interessi civili - ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., chiaramente finalizzato a contestare, ontologicamente, il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua entità, vantato dalla parte civile ("si chiede che il danno possa essere equamente ridimensionato") - e l'interpretazione della difesa del ricorrente risulta, di conseguenza, apodittica e congetturale; e - per altro verso - non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., avendo il giudice di seconde cure congruamente esposto le ragioni a fondamento della statuizione di compensazione tra le parti delle spese del grado (pag. 6 sent. impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che la memoria difensiva inoltrata dalla parte civile il 29 maggio 2023 nulla di significativo aggiunga ai fini del presente scrutinìo di legittimità;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a