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Ordinanza — n. 33086/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MARINA nato a LUGO il 20/01/1973 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Minguzzi Marina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel reato di furto tentato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine al negato riconoscimento della esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e dunque da reputarsi aspecifico (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MARINA nato a LUGO il 20/01/1973 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Minguzzi Marina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel reato di furto tentato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine al negato riconoscimento della esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e dunque da reputarsi aspecifico (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;

Sez.6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; sez.7, Ord. n.10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva specifica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché nuovamente iterativo di doglianze già affrontate con esaustiva e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, posto che per un verso - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze non sono, nel caso di specie, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma sono, invece, sorrette da appagante motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a giudicarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e che - per altro verso - il giudice di merito ha correttamente dato conto della ritenuta sussistenza della recidiva, avuto riguardo, da un lato, alla varietà e gravità dei precedenti e all'ampio arco temporale in cui essi sono stati consumati e, dall'altro lato, estendendo la propria delibazione, in concreto ed in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., al rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le ("\ precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, tale da influire, quale fattore criminogeno, sulla commissione del reato "sub judice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838), considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come certamente avvenuto nella specie (si veda l'ultima parte di pag. 2 e pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend