Ordinanza — n. 33084/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOPA COSIMO nato a TARANTO il 19/02/1973 RICORIO PATRIZIA nato a TARANTO il 07/04/1978 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Patrizia Ricorio e Cosimo Topa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto in abitazione aggravato; rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Ricorio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33084/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Patrizia Ricorio e Cosimo Topa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto in abitazione aggravato; rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Ricorio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOPA COSIMO nato a TARANTO il 19/02/1973 RICORIO PATRIZIA nato a TARANTO il 07/04/1978 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Patrizia Ricorio e Cosimo Topa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto in abitazione aggravato; rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Ricorio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Topa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché pedissequamente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Ons