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Ordinanza — n. 33083/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGIULLI EMILIANO nato a GROTTAGLIE il 16/05/1975 DELLISANTI ELVIRA nato a RHO il 22/04/1979 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che D'Angiulli Emiliano e Dellisanti Elvira ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; considerato che il primo motivo dei ricorsi, di identico contenuto, proposti nell'interesse degli imputati, con cui si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, appare generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che D'Angiulli Emiliano e Dellisanti Elvira ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; considerato che il primo motivo dei ricorsi, di identico contenuto, proposti nell'interesse degli imputati, con cui si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, appare generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità truffa aggravata prove acquisite illegalmente testimonianza della vittima reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGIULLI EMILIANO nato a GROTTAGLIE il 16/05/1975 DELLISANTI ELVIRA nato a RHO il 22/04/1979 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che D'Angiulli Emiliano e Dellisanti Elvira ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; considerato che il primo motivo dei ricorsi, di identico contenuto, proposti nell'interesse degli imputati, con cui si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, appare generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, di identico contenuto, proposti nell'interesse di D'Angiulli Emiliano e di Dellisanti Elvira, con cui ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza di appello, che invero mette a fuoco una pluralità di rationes decidendi ostative alla concessione del beneficio (la reiterazione e le modalità della condotta); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm