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Ordinanza — n. 33081/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on theft of water, ruling unauthorized connection constitutes criminal theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Salamone inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued against the application of specific administrative and criminal statutes regarding the apparent concurrence of offenses, but the court found the facts showed a clear change of water usage for clandestine profit. Consequently, the court rejected the arguments as generic, reiterative, or outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Art. 9 I. 689/1981; Art. 17 R.D. n. 1775/1933; Art. 624 c.p.: Unauthorized diversion of public water supply for clandestine use constitutes theft, and appeals challenging the factual assessment of such acts are inadmissible.

Parole chiave

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theft of water clandestine connection apparent concurrence administrative offense appellate inadmissibility criminal liability public utility danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Art. 9 I. 689/1981
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la falsa applicazione dell'art. 9 I. 689/1981 e dell'art.
Art. 17 R.D. n. 1775/1933
689/1981 e dell'art. 17 R.D.
Art. 624 c.p.
Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica ex art. 624 c.p. e la manifesta infondatezza del motivo (sez.
art. 624 c.p
Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica ex art. 624 c.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 38098 del 20/05/2019, Di brio
e la manifesta infondatezza del motivo (sez. 5, n. 38098 del 20/05/2019, Di brio, Rv.277037; sez.
sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, Di Falco
38098 del 20/05/2019, Di brio, Rv.277037; sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, Di Falco, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE SALVATORE nato a AGRIGENTO il 17/02/1987 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Salamone Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la falsa applicazione dell'art. 9 I. 689/1981 e dell'art. 17 R.D. n. 1775/1933, per avere la Corte territoriale fatto malgoverno dei principi circa il concorso apparente tra il delitto di furto e l'illecito amministrativo succitato, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché, nel caso di specie e all'evidenza, si verte in un'ipotesi di prelievo di acque, gestite da un Ente, su concessione istituzionale sovraordinata, nell'ambito di un'attività strutturata di rilevanza pubblica, destinati a rifornimenti idrici della zona.

Il convogliamento delle acque nelle condutture dell'acquedotto e il riscontro di un'utenza clandestina, mediante l'inserimento di un allaccio abusivo, non lasciano dubbi sul mutamento di destinazione, rispetto agli usi previsti dall'ente gestore e sul perseguimento, ad opera dell'autore del reato, di un contestuale profitto coincidente con il mancato versamento del corrispettivo previsto. Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica ex art. 624 c.p. e la manifesta infondatezza del motivo (sez. 5, n. 38098 del 20/05/2019, Di brio, Rv.277037; sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, Di Falco, Rv. 273634);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano carenze motivazionali della sentenza sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, è generico perché riproduttivo di lagnanze già esaustivamente scrutinate da entrambe le conformi sentenze di merito, è pure versato in fatto, esprimendo argomenti volti ad ottenere una rilettura del materiale probatorio, avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, si appalesa generico e manifestamente infondato, nella misura in cui implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigli