Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds under Art. 581 c.p.p. despite new prosecution rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked specific factual elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued that recent legislative changes made the aggravated theft of electricity prosecutable by private complaint, the court held this procedural change did not override the fundamental defect in the appeal's motivation. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. 150/2022; The Court of Cassazione holds that a generic appeal lacking specific grounds for review is inadmissible, and a subsequent change in the mode of prosecution does not cure this defect or alter the substantive res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO VINCENZA nato a PALERMO il 01/12/1969 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pecoraro Vincenza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente nel furto di energia elettrica, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 c.p.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett.
i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile;
Rilevato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 I