Cassation dismisses appeal on violence private and damage charges due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violence private and aggravated damage. The appellant argued that the victim's freedom was not significantly restricted and that the damage charge should be depenalized, but the court found the facts sufficient for conviction. The decision rests on established jurisprudence defining violence as any means to deprive the victim of freedom of action and notes the lower court properly addressed statutory aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, 635 comma 2° n. 1 cod. pen.; The requirement of violence for the crime of violence private is met by any means capable of coactively depriving the victim of freedom of determination and action, and the conviction stands where the lower court explicitly addresses statutory aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO ROSARIO nato a PALERMO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; ‘ Rilevato che Parrino Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui all'art. 610, 635 comma 2° n.
1) cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta, da un lato, l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violenza privata, per mancanza di una significativa restrizione della libertà di movimento della persona offesa, e dall'altro lato, ci si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto di danneggiamento, che in tesi andrebbe perimetrato nell'ipotesi di danneggiamento "semplice", depenalizzato a far data dal 2016, è in parte manifestamente infondato e in parte generico per aspecificità; per un verso, quanto alla ricorrenza del delitto di violenza privata, va infatti tenuto presente che, per costante giurisprudenza di legittimità "ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" (Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 20/11/2013, Rv. 259052 - 01), sicché integra pacificamente la condotta tipica quella di chi, sferrando pugni sul cofano e pronunciando parole dall'inequivoco tenore intimidatorio, impedisca a taluno di posteggiare l'auto; quanto, invece, alla doglianza che investe la configurabilità del delitto di danneggiamento, il motivo di ricorso - che si limita ad invocare l'intervenuta depenalizzazione del reato con il Decr.
Leg.vo n. 7 del 2016 - non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata, che, nel condividere le conclusioni rassegnate dal provvedimento di primo grado, ha implicitamente ribadito la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della cosa oggetto del danneggiamento, di cui all'art. 635 comma 2° n. 1) - 625 comma 1° n. 7 cod. pen. e, dunque, l'inesistenza delle condizioni funzionali all'esercizio di una costante sorveglianza sulla cosa da parte del proprietario; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c