Ordinanza — n. 33074/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORICI FRANCESCA PAOLA nato a PALERMO il 12/08/1981 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Tortorici Francesca Paola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nel furto di energia elettrica, è generico per totale indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nel furto di energia elettrica, è generico per totale indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORICI FRANCESCA PAOLA nato a PALERMO il 12/08/1981 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Tortorici Francesca Paola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nel furto di energia elettrica, è generico per totale indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos