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Ordinanza — n. 33073/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33073/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Bologna Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto delitto contro i beni usurpazione d'identità assicurazione contro il furto perseguimento penale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Bologna Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; Considerato che il primo motivo ed unico di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa il giudizio di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore \it