Italian Court dismisses appeal for aggravated threats as inadmissible due to generic grounds and late defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant's sole ground for appeal was deemed too generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, failing to specify the elements of the objection. Additionally, the defense memorandum submitted late was rejected as it violated the fifteen-day deadline and offered no new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are indeterminate and lack specific elements for judicial review, and a defense memorandum submitted outside the statutory time limit cannot be considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUMINA MATTEO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/04/1939 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gumina Matteo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare, assertivamente, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato, infine, che la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, depositata il 12 giugno 2023, dunque in violazione del rispetto del termine di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., la quale, pertanto, non può essere presa in considerazione (sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040); e che, in ogni caso, le argomentazioni della memoria nulla aggiungano a quanto già esposto nel ricorso ai fini dell'apprezzamento richiesto a questa Corte;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202