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Ordinanza — n. 33068/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing issues already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Garrach Boulbaba inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformulated a conviction for aggravated threats, arguing violations of law regarding victim credibility and the application of a specific sentencing mitigation article. The court rejected these grounds because they were generic, repetitive complaints already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and new; generic or repetitive complaints already examined by the court of first instance are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive complaints aggravated threats sentencing mitigation victim credibility Italian criminal procedure Supreme Court review minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
253214); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRACH BOULBABA nato a GABES( TUNISIA) il 05/01/1956 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Garrach Boulbaba ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con particolare riferimento all'idoneità della condotta a cagionare turbamento psichico nella vittima), è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, che non necessita di riscontri di natura oggettiva, tanto più se non costituitasi parte civile (Sez.

U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e reiterativo di doglianze già respinte, con motivazione immune da censure, dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza, ove la Corte territoriale stigmatizza le modalità del fatto, connotato anche da manifestazione di violenza alla persona - la sorella della vittima è stata invero attinta dalla spinta di una bicicletta - e rimarca i precedenti penali, anche specifici, del prevenuto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il con4li