Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary by alleging vague reasoning, but the court found the grounds too general to meet statutory requirements. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power because the appeal failed to specify the exact elements contradicting the lower court's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI JAMEL nato il 12/03/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Bouthouri Jamel ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del delitto di furto in abitazione, contestata la recidiva aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il corisi Here estensore Il Pr,ésidente