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Ordinanza — n. 33063/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33063/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ACHHEB BRAHIM nato il 06/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che El Achilseb Brahim ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza in quanto - di puro stile e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza in quanto - di puro stile e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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condotta colpevole risarcimento per atto illecito partecipazione al reato concorso proprio delitto incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ACHHEB BRAHIM nato il 06/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che El Achilseb Brahim ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza in quanto - di puro stile e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigl\kce-estensore Il Pjside te