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Ordinanza — n. 32880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEDDAOUI ABDELKADER nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO.5_1ato avviS-o alle c • udita la la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Abd4kader Kaddaui ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio il 29 settembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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domanda d'asilo di curdo turco accertamento insufficiente dei fatti ammissione all'avvocatura accuse di abuso asserzione difendibile incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEDDAOUI ABDELKADER nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO.5_1ato avviS-o alle c • udita la la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Abd4kader Kaddaui ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio il 29 settembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e si tratta di ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (incentrata nelle pagine 3-7 sugli atti di PG) e peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co