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Ordinanza — n. 32879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILALI HAMZA nato il 10/04/2002 avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO_ 'dato-a-vvi-so_alle_parti4J udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Hamza Hilali ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano il 15 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano il 15 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un'inchiesta effettiva inchiesta penale per omicidio legittimazione ad agire legittimità della carcerazione preventiva prova facilitata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILALI HAMZA nato il 10/04/2002 avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO_ 'dato-a-vvi-so_alle_parti4J udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Hamza Hilali ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano il 15 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e si tratta di ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C