Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of appeal by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had formally withdrawn the appeal on May 9, 2023, after the deadline. Although the appellant argued for a retrial regarding sentencing and recidivism, the procedural defect of the late withdrawal took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a formal withdrawal of the appeal is filed after the statutory deadline, regardless of the substantive merits of the arguments raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHOAIBI ABDERRAHIM nato il 05/04/1974 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Echoaibi Abderrahim .ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia 1'8 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Brescia il 7 dicembre 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente detenuto nel complesso 324,6 gr lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad uso non esclusivamente personale e, con le generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo pervenuta in Cancelleria in data 9 maggio 2023 rituale rinunzia all'impugnazione. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17