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Ordinanza — n. 32877/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA SANTO nato a PALERMO il 02/06/2001 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Santo La Vecchia ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 18 gennaio 2022, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto, con più azioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in assenza di autorizzazione, sostanza stupefacente dietro corrispettivo, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Diversamente, questa non è sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, poiché incentrata sui precedenti penali anche specifici, per fatti recenti e ravvicinati nel tempo, dell'imputato (pagina 2 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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testimonianza della vittima deposizione inattendibile sufficienza della testimonianza falsa dichiarazione della parte testimone a carico facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA SANTO nato a PALERMO il 02/06/2001 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Santo La Vecchia ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 18 gennaio 2022, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto, con più azioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in assenza di autorizzazione, sostanza stupefacente dietro corrispettivo, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, condannato alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a un unico motivo, con il quale deduce genericamente vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non contenuto entro i minimi edittali. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Diversamente, questa non è sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, poiché incentrata sui precedenti penali anche specifici, per fatti recenti e ravvicinati nel tempo, dell'imputato (pagina 2 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci