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Ordinanza — n. 32875/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a settled agreement penalty, not a new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a sentence of agreed penalty rather than a new trial. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the law restricts cassation appeals against agreed penalties to specific grounds like legal qualification or penalty legality. The court rejected the claim because the appellant's generic argument failed to address these statutory limitations or demonstrate a violation of the required reasoning standards.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of agreed penalty are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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agreed penalty cassation appeal inadmissible appeal legal qualification procedural limitation condizioni della detenzione preventiva procedimento penale pendente caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lodi il 12 gennaio 2023 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHIRI MOHAMED nato il 03/07/1989 avverso la sentenza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Mohamed Bakhiri ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lodi il 12 gennaio 2023 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui gli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e si tratta di ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (incentrata a pagina 3 sugli atti di PG e sui verbali dell'interrogatorio) e peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.