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Ordinanza — n. 32872/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCEDDU CARLA nato a SADALI il 18/09/1961 parte offesa nel procedimento ORRU' RINALDO nato a ORISTANO il 20/05/1954 avverso l'ordinanza del 08/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Marceddu Carla, in veste di persona danneggiata dal reato, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di Rinaldo Orrù, indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen. in danno della sig.ra Marta Congiu, la quale, visitata al pronto soccorso, rifiutò il ricovero e morì poche ore dopo nella propria abitazione. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale:

Regesto Legislator

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art. 590-sexies cod. pen, art. 409 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di Rinaldo Orrù, indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen. in danno della sig.ra Marta Congiu, la quale, visitata al pronto soccorso, rifiutò il ricovero e morì poche ore dopo nella propria abitazione. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale:

Parole chiave

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obbligo di articolare le censure accuse di abuso verdetto di colpevolezza promozione dell'accusa penale accusa altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 590-sexies cod. pen
del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di Rinaldo Orrù, indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen.
art. 409 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., alla luce dei rigorosi limiti stabiliti dal combinato disposto degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di non punibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCEDDU CARLA nato a SADALI il 18/09/1961 parte offesa nel procedimento ORRU' RINALDO nato a ORISTANO il 20/05/1954 avverso l'ordinanza del 08/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Marceddu Carla, in veste di persona danneggiata dal reato, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di Rinaldo Orrù, indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen. in danno della sig.ra Marta Congiu, la quale, visitata al pronto soccorso, rifiutò il ricovero e morì poche ore dopo nella propria abitazione. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale:

a) deduce l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge al fine di consentire la manifestazione di un consenso / dissenso al trattamento sanitario (ricovero) libero, consapevole e valido;

b) contesta il corretto accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento morte della persona offesa;

c) si duole dell'erronea valutazione circa i profili di colpa che hanno caratterizzato la condotta dell'indagato. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., alla luce dei rigorosi limiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 409 e 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo inserito dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di non punibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il