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Ordinanza — n. 32870/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to a late waiver of appeal filed after the deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant submitted a waiver of the appeal to the registry on May 11, 2023, which was too late. The underlying case involved the applicant's conviction for a crime under the Anti-Mafia Code, where the appellate court had reduced the sentence and recognized generic mitigating circumstances. Since the waiver was untimely, the court found no fault in the procedural error and ordered the applicant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if a waiver of the appeal is filed after the statutory deadline, and the party is not exempt from liability for the procedural delay.

Parole chiave

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inadmissible appeal late waiver of appeal procedural deadline cassation procedure waiver of right allegazioni fattuali non credibili alibi gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc.

Giurisprudenza citata

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Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGIOVANNI MARCO nato a MILANO il 19/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Marco Sangiovanni ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 19 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Milano il 18 maggio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, stante il difetto di prova del nesso di strumentalità tra lo stesso e il reato. Con il secondo e terzo motivo contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché il fatto contestato è idoneo al più ad integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo pervenuta in Cancelleria in data 11 maggio 2023 rituale rinunzia all'impugnazione. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i