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Ordinanza — n. 32868/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mauro Barbero's criminal appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. The appellant challenged the blood alcohol test procedure and sentencing, but the court found these grievances lacked the specific argumentative depth required by law. Consequently, the appeal was rejected, and Barbero was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequo repetition of grievances already decided by the lower court, failing to perform the typical function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grievances criminal procedure law court costs and fine pericolo di collusione con testimoni accuse di abuso barriera linguistica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO MAURO nato a TORINO il 04/06/1961 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mauro Barbero ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 16 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 7 marzo 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in orario notturno, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico dell'imputato al momento del fatto: la dichiarazione di aver dato l'avviso all'imputato della possibilità di farsi assistere da un difensore non risulta sottoscritta dagli operanti. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

È stata depositata in Cancelleria memoria datata 21 marzo 2023, con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 3 e 4): non sussistono elementi da cui dedurre la falsità del contenuto della richiesta di P.G., dalla quale emerge che è stato dato all'imputato l'avviso di cui all'art. 114 disp att. cod. proc. pen.; non emergono neppure elementi positivamente valutabili ai fini di una diminuzione di pena, né per la concessione dei benefici di legge, specie a fronte della gravità e pericolosità del fatto commesso.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C