Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI SIMONE nato a RAVENNA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Simone Giannelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 9 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 16 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, l'o ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, essendo coinvolto in un incidente stradale dal quale derivavano lesioni personali alla persona offesa, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso, condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 8-11 della decisione impugnata), rappresentati dalla violenza dell'urto tra le due auto, tale da provocare il completo distacco dello specchietto retrovisore; dalla possibilità di ravvisare l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 anche in caso di dolo eventuale; dalla gravità della condotta, anche a fronte dell'alta velocità; infine, dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza e di risarcimento del danno, oltre che di elementi positivamente valutabili.

Parole chiave

Generato dall'IA
scemata imputabilità verdetto di colpevolezza principio del ne bis in idem pene condizionali impunità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI SIMONE nato a RAVENNA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Simone Giannelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 9 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 16 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, l'o ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, essendo coinvolto in un incidente stradale dal quale derivavano lesioni personali alla persona offesa, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi. Con il primo, costui deduce violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata nonostante l'assenza di dolo. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 8-11 della decisione impugnata), rappresentati dalla violenza dell'urto tra le due auto, tale da provocare il completo distacco dello specchietto retrovisore; dalla possibilità di ravvisare l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 anche in caso di dolo eventuale; dalla gravità della condotta, anche a fronte dell'alta velocità; infine, dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza e di risarcimento del danno, oltre che di elementi positivamente valutabili.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos