Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for drunk driving as groundless and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that evidence suggested another driver caused the accident while he was unconscious, but the court found this claim factually unsupported. The court ruled the appeal was merely a reiteration of previously rejected arguments without new evidence or specific legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for illegality or motivation, merely repeating arguments already dismissed by lower courts without presenting new facts or legal analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINI DAVINO nato a SERAVEZZA il 27/04/1971 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Davino Dini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 10 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lucca il 15 febbraio 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza e provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida a un unico motivo, con il quale deduce nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la circostanza che all'arrivo dei soccorsi costui si trovava sul sedile del passeggero, privo di conoscenza, e il danno al centro del parabrezza dimostrano che alla guida del veicolo vi era un altro soggetto, che sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo dell'incidente. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o una lettura alternativa delle fonti di prova, che esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, peraltro senza che siano stati evidenziati travisamenti delle emergenze istruttorie.
Esso, inoltre, si articola su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 4 e 5) rappresentati dall'esito delle analisi; dalle dichiarazioni dei testi, giunti qualche minuto dopo l'incidente, che hanno visto l'imputato seduto sul lato guida; nonchè dalla non credibilità delle dichiarazioni dell'imputato, che ha affermato di non ricordare chi stesse conducendo l'auto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C