Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32859/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked specific grounds for reviewing the sentencing decision. The appellant vaguely contested the severity of the punishment without providing concrete evidence of arbitrariness or logical flaws in the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if it is merely assertive and generic, lacking the concrete specificity required to challenge the court's reasoning on sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity sentencing review cassation grounds procedural costs vague argumentation penal procedure facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTEGIANO LORENZO nato a BRA il 24/09/1989 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Lorenzo Astegiano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 7 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cuneo il 10 ottobre 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente si limita a contestare - assai vagamente — il trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pagina 2 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggi