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Ordinanza — n. 32858/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a sentencing agreement rather than the defendant's will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing agreement, which falls outside the permissible grounds for cassation. The appellant argued for a suspended sentence, but the law restricts appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or the legality of the penalty itself. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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sentencing agreement cassation appeal inadmissible appeal public prosecutor defendant's will risarcimento del danno verdetto di colpevolezza scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINI DANIELE nato a SASSUOLO il 18/08/1982 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA(dato a v viscLalle_parEQ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Daniele Fiorentini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia il 17 dicembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebrezza alcolica con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, alla quale era subordinato il rilascio al difensore della procura speciale per la richiesta del rito alternativo. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e si tratta di ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co