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Ordinanza — n. 32855/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against administrative license revocation in plea bargaining due to mandatory statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the agreed administrative sanction of license revocation in plea bargaining is mandatory and cannot be replaced by suspension. The appellant argued for a suspended license, but the court held that parties cannot freely choose accessory administrative penalties during negotiations. Consequently, the lower court's application of the revocation clause was upheld as legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, the agreement on the duration of accessory administrative sanctions is deemed non-applicable because the application of such sanctions is not subject to the parties' discretion.

Parole chiave

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plea bargaining procedure administrative sanctions license revocation mandatory application inadmissible appeal accessory penalties criminal procedure code punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 186, comma i 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
in ordine al reato di cui all'art. 186, comma i 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020
245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGUALDINI MICHELE nato a VENEZIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Michele Sgualdini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Venezia il 19 settembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma i 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ragione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, richiesta, della sospensione della stessa. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 m