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Ordinanza — n. 32851/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alino Scarriglia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his criminal conviction for the offense under Article 95 of D.P.R. 115/2002, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability. The court rejected this claim because the appeal was generic, lacked specific factual assertions, and failed to provide concrete legal arguments to support the alleged inadequacy of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific factual and legal grounds, without the presence of fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of specific grounds criminal liability procedural costs defect in motivation Cassation appeal allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARRIGLIA ALBINO nato a CROTONE il 05/11/1982 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Albino Scarriglia ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzarof il 28 aprile 2022/ ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Crotone il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il