Personal appeal in criminal cassation is inadmissible after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the personal appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law abolished the right to file cassation appeals personally. The appellant argued that the requirement for a lawyer violated constitutional rights, but the Court relied on prior precedent establishing that legislative discretion to require technical representation does not limit defense faculties. Consequently, the appeal was dismissed without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: The requirement for lawyer representation in cassation appeals is a valid legislative measure that does not infringe upon the right to defense, as the high professional qualification required makes personal representation unreasonable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYAR AZIZ nato il 11/02/1980 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Aziz Byar ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 20 giugno 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino/ 1'8 ottobre 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del proprio stato di alterazione psico-fisica, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta.
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali contesta l'eccessività della pena inflitta e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputato avverso sentenza del 20 giugno 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.
Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 dei 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C